Efficienza energetica in edilizia
La Regione Lombardia emana i criteri e le procedure per la diagnosi e la certificazione energetica degli edifici. |
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Il regime normativo vigente e' il seguente:
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La DGR n. 5773 del 31/10/2007 regolamenta l'efficienza energetica degli edifici e la relativa certificazione, sostituendo le disposizioni approvate con DGR n. 5018/07. Le modifiche introdotte non cambiano gli aspetti essenziali contenuti nella DGR n. 5018 e la decorrenza prevista per le varie disposizioni, ma sono finalizzate a chiarire meglio alcuni aspetti applicativi. Destinatari Comuni e proprietari di edifici, progettisti, costruttori. Ambiti di applicazione Fatte salve le eccezioni riportate in delibera, le seguenti disposizioni si applicano a tutte le categorie di edifici nel caso di:
Attestato di certificazione energetica l'attestato di certificazione energetica, che ha una durata di 10 anni, è compilato e sottoscritto dal Soggetto certificatore iscritto nell'elenco regionale e deve essere timbrato per accettazione dal Comune. Targa energetica la targa energetica è rilasciata dal Comune di competenza solamente nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica sia riferito all'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono, con impianto di riscaldamento centralizzato. La targa energetica, inoltre, è obbligatoria solo nel caso in cui le unità immobiliari che costituscono lo stabile, abbiano la medesima destinazione d'uso. Procedure nel caso di richiesta del titolo abilitativo Il proprietario dell'edificio deposita presso il Comune, con la richiesta di permesso di costruire o di denuncia inizio attività, la relazione tecnica, di cui all'allegato B della delibera in oggetto, in forma cartacea e digitale; prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 30 gg dalla data di rilascio del titolo abilitativo, dà l'incarico ad un Soggetto certificatore di compilare l'attestato di certificazione energetica; deposita presso il Comune, insieme alla dichiarazione di ultimazione lavori, l'asseverazione circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, l'attestato di certificazione enegetica e la ricevuta generata dal catasto energetico, comprensiva della copia del pagamento di 10 € dovuto all'Organismo di accreditamento; il Comune rilascia al proprietario dell'edificio, o a chi ne ha titolo, una copia conforme all'originale, timbrata per accettazione, dell'attestato di certificazione Procedura nel caso di edifici esistenti l proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l'incarico di compilare l'attestato di certificazione energetica; deposita presso il Comune l'attestato di certificazione energetica e la ricevuta generata dal catasto energetico, con relativo bollettino di pagamento dei 10 € di contributo; il Comune rilascia copia conforme all'originale, timbrata per accettazione, sia dell'attestato di certificazione sia della ricevuta del catasto energetico. Presso l'Organismo regionale di Accreditamento, identificato nella società regionale Punti Energia, è istituito l'elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione degli edifici. Possono essere accreditate come certificatori le persone fisiche in possesso: a) dei seguenti titoli di studio:
b) un'adeguata competenza comprovata da:
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Organismo Regionale di Accreditamento http://www..cened.it
CENED Certificazione ENergetica degli EDifici Regione Lombardia
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